In base agli articoli 2, comma 1, e 83, commi 1 e 2, del Dlgs 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), la disponibilità di un centro cottura nel territorio comunale della stazione appaltante che ha bandito la gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica non può essere imposta come requisito di selezione dei partecipanti ma di esecuzione, che l’aggiudicatario dovrà effettivamente possedere al momento della stipula e della successiva esecuzione del contratto d’appalto.
La clausola del bando di gara che anticipi il possesso di questo elemento al momento della presentazione delle domande è dunque illegittima, poiché viola la par condicio che deve sussistere tra tutti i concorrenti, la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la parità di trattamento dei partecipanti alla gara.
Lo ha stabilito il Tar Campania, Napoli, Sezione II, con la sentenza 2083/2018.
Il caso nasce quando una società di ristorazione propone ricorso per l’annullamento della nota di una centrale unica di committenza (Cuc) di diversi comuni, con la quale le era comunicata l’esclusione dalla procedura di gara bandita per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso uno degli enti pubblici che si era servito della centrale, poiché il centro cottura della ricorrente, pur trovandosi a meno di 20 chilometri dalla sede scolastica, non era sul suo territorio.
Il Tar ha dunque accolto il ricorso e ha annullato i provvedimenti di esclusione della ricorrente dalla gara e di aggiudicazione definitiva della stessa.