Con una “dichiarazione congiunta” in materia di stagionalità, la Fipe e le altre parti che hanno siglato il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo l’8 febbraio 2018, hanno condiviso la coerente applicazione del lavoro stagionale rispetto alle modifiche introdotte dal cosiddetto “decreto dignità”.
In questo modo, le aziende con apertura annuale che applicano il contratto collettivo possono legittimamente rinnovare o prorogare contratti a termine per lo svolgimento di attività di carattere stagionale.
Oltre che per le aziende stagionali, così come definite dall’art. 89 del CCNL, anche le aziende che non osservano periodi di chiusura nel corso dell’anno possono sottoscrivere accordi di lavoro per ragioni di stagionalità, come letteralmente previsto dall’art. 90 del contratto nazionale, nei casi di intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, come quelli connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere; allo svolgimento di manifestazioni; a periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; a momenti di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
Si tratta di un importante risultato conseguito dalla Federazione, resosi necessario per dare opportuna copertura contrattuale alle imprese associate nell’utilizzo dei contratti a termine per le ipotesi di stagionalità.